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Sez. 5, Sentenza n. 43361 del 05/10/2005 Ud. (dep. 30/11/2005) Rv. 232978 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE | Circostanze su cui deve vertere l'esame - Omessa indicazione - Conseguenze - Fattispecie in tema di procedimento davanti al giudice di pace.
Stato
decisa il 2005-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232978-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE

La violazione dell'obbligo della indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame testimoniale, previsto dal primo comma dell'art. 468 cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità di tale fonte di prova solo quando dal teste si richiede un contributo di conoscenza contenente un quid pluris rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione, ma non quando questi è chiamato a confermare la sussistenza del fatto storico ivi enunciato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabile la testimonianza assunta in un procedimento davanti al giudice di pace, nella quale il teste aveva riferito in ordine alla percezione delle frasi ingiuriose indicate nel capo di imputazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)