Sez. 6, Sentenza n. 33521 del 23/09/2025 Cc. (dep. 09/10/2025) Rv. 288714-01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ordinanza di revoca con contestuale sentenza di condanna - Nullità a regime intermedio - Conseguenze.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la sentenza di condanna emessa contestualmente all'ordinanza di revoca del provvedimento di sospensione, dunque prima che quest'ultima sia divenuta definitiva ex art. 464-octies, comma 4, cod. proc. pen., è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sicché, nel caso in cui l'ordinanza revocatoria sia stata pronunciata in udienza alla presenza delle parti, la nullità va eccepita immediatamente a pena di decadenza ex art. 182 cod. proc. pen., non con l'atto di appello avverso la sentenza di condanna.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)