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Sez. 2, Sentenza n. 20150 del 16/04/2025 Cc. (dep. 29/05/2025) Rv. 288071-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Revoca della messa alla prova - Art. 464-octies cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288071-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

In tema di procedimento minorile, non è applicabile, per il principio di sussidiarietà delle disposizioni relative al rito ordinario, il disposto dell'art. 464-octies cod. proc. pen., che disciplina la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova "per gli adulti", trovando il medesimo istituto autonoma e diversa regolamentazione negli artt. 28 e 29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che, nel procedimento a carico di minori, la revoca dell'ordinanza di sospensione per messa alla prova debba essere preceduta dalla fissazione di un'udienza ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.).

DPR 22/09/1988 num. 448 art. 1 com. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)