Sez. 4, Sentenza n. 10031 del 16/01/2025 Cc. (dep. 13/03/2025) Rv. 287725-02
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Revoca - Udienza - Avviso - Indicazione dell'oggetto del procedimento - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità a regime intermedio.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è affetta da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza di revoca di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen., adottata a seguito di un'udienza fissata per una diversa finalità, in assenza di avviso contenente l'indicazione, sia pure in forma succinta, dell'oggetto del procedimento, stante la necessità di consentire alle parti la consapevole partecipazione al contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca.
Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 168 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)