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Sez. 3, Sentenza n. 7556 del 27/03/2009 (Rv. 607886 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - PROVVEDIMENTI INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI | Rimessione della causa in decisione - Alla udienza di prima comparizione di cui all'art. 180 cod. proc. civ. nella formulazione precedente il d.l. n. 35 del 2005 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2009-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607886-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - PROVVEDIMENTI INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI

Il giudice può rimettere la causa in decisione, quando non ritenga necessaria l'assunzione di mezzi di prova (art. 187, primo comma, cod. proc. civ.), non soltanto alla prima udienza di trattazione (art. 183 cod. proc. civ.), ma anche, come risulta dall'articolo 80-bis disp. att. cod. proc. civ., all'udienza di prima comparizione di cui all'art. 180 cod. proc. civ. - nella formulazione precedente le modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005, n. 80 -, non configurandosi in tal caso una lesione del diritto di difesa, soprattutto se la parte convenuta (come nella specie) abbia rinunciato ad avvalersi del termine di cui al secondo comma del medesimo art. 180 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 80 bis, Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 com. 1, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)