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Sez. 2, Sentenza n. 16092 del 29/07/2005 (Rv. 584859 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO | Udienza per le deduzioni istruttorie - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584859-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO

Nel procedimento ordinario di cognizione, l'udienza per le deduzioni istruttorie indicata dall'art. 184 cod. proc. civ. non costituisce un momento indefettibile che debba necessariamente precedere la rimessione della causa al collegio. Infatti, a norma dell'art. 187 del codice di rito, il giudice, ove ritenga che la causa sia matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio per la decisione. La rimessione al collegio non comporta la perdita del diritto ad integrare le deduzioni istruttorie, poiché l'art. 187, comma quarto, cod. proc. civ. prevede che, qualora risulti necessario procedere all'istruzione della causa, i termini di cui all'art. 184, se richiesti e non concessi prima della rimessione al collegio (o del trattenimento della causa per la decisione), devono essere assegnati dal giudice istruttore su istanza di parte nella prima udienza dinanzi a lui.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)