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Sez. 3, Sentenza n. 20592 del 22/10/2004 (Rv. 577791 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA | Prima udienza di comparizione - Fissazione dell'udienza di trattazione e concessione del termine ex art. 180 cod. proc. civ. - Necessità - Contrario accordo delle parti - Ammissibilità - Vizio del procedimento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577791-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA

Le norme con le quali la legge 20 dicembre 1995, n. 534 ha regolato la sequenza delle udienze di cui agli articoli 180 e 183 cod. proc. civ. sono poste a tutela del diritto di difesa delle parti e hanno natura tendenzialmente inderogabile; tuttavia le parti possono rinunziare ad avvalersi del rinvio dall'udienza di prima comparizione a quella di trattazione senza che il giudice sia tenuto, comunque, a fissare l'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., atteso che lo sdoppiamento non è riconducibile a ragioni di ordine pubblico del procedimento. Peraltro qualora il giudice d'appello ravvisi il vizio del procedimento consistente nell'omessa assegnazione al convenuto del termine di cui all'art. 180 cod. proc. civ., non vertendosi in una delle ipotesi previste dall'art. 354 cod. proc. civ., il giudice medesimo è tenuto soltanto a rimettere in termini le parti per l'esercizio delle attività deduttive e istruttorie non potute esercitare in primo grado. (Nella specie la Suprema Corte ha respinto la relativa doglianza rilevando: a) che era stato l'attore, ricorrente per cassazione, in sede di udienza di prima comparizione a sollecitare l'immediata decisione della causa sul presupposto che la domanda fosse documentalmente provata, rinunziando in tal modo ad avvalersi della possibilità di rinviare la causa per eventuali richieste istruttorie; b) che in sede di gravame non aveva proposto alcuna istanza di rimessione in termini né dedotto alcuna prova).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)