Sez. 2, Sentenza n. 11833 del 06/11/1991 (Rv. 474516 - 01)
Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo particolare nel diritto controverso - In genere | Posizione del successore a titolo particolare - Intervento volontario di terzo ex art. 105 cod. proc. civ. - Esclusione - Suo intervento in appello - Ammissibilità - Disciplina ex art. 344 cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo particolare nel diritto controverso - In genere
Il successo a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo ma parte, essendo titolare della "res" litigiosa, che costituisce l'oggetto dell'accertamento giurisdizionale in corso (proprietà, diritto reale limitato, diritto di credito). Pertanto il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 cod. proc. civ., non ha alcun rapporto con le fattispecie disciplinate dall'art. 105, e trova giustificazione in grado di appello al di fuori dei limiti rigorosi di cui all'art. 344 cod. proc. civ., in virtù della situazione particolare dell'interveniente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)