Sez. 1, Sentenza n. 8538 del 05/03/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166096 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI "SPECIALI INDAGINI" - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIVERSA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - EFFETTI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI "SPECIALI INDAGINI" - VALUTAZIONE - DISCREZIONALITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIVERSA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - EFFETTI.*
La valutazione concernente la necessità di procedere ad indagini e di stabilire la loro specialità agli effetti del giudizio direttissimo è affidata esclusivamente al potere discrezionale ed insindacabile del P.m.. ne consegue che il giudice del dibattimento, ove ravvisi la necessità di accertamenti, non può ritenere insussistente la condizione di legittimazione e trasmettere gli Atti al P.m., ma deve procedere alla istruzione che ritiene necessaria e, solo se si imponga un supplemento istruttorio costituente speciale indagine, deve disporre che si proceda all'istruzione formale. (Conf mass n 157171, ed ivi citate; (Conf mass n 156093; (Conf mass n 152243; (Conf mass n 153795).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Cod. Proc. Pen. art. 505 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)