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Sez. 1, Sentenza n. 1010 del 11/05/1982 Cc. (dep. 24/05/1982) Rv. 153795 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - PRONUNCIA DEL GIUDICE DISPONENTE LA ISTRUZIONE FORMALE - CONDIZIONI - ESAURIMENTO DELLA ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153795-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - PRONUNCIA DEL GIUDICE DISPONENTE LA ISTRUZIONE FORMALE - CONDIZIONI - ESAURIMENTO DELLA ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

La necessità di speciali indagini, a norma dell'art. 504, primo comma, cod. proc. pen., con la pronuncia dell'ordinanza disponente la istruzione formale, non può essere rilevata nel corso del dibattimento, ma soltanto alla chiusura dello stesso, posto che, successivamente all'espletamento delle prove, può emergere la esigenza di un'ulteriore e più approfondita istruzione incompatibile con i limiti di quella dibattimentale. (nella specie si è tuttavia precisato che il principio di cui sopra non deve intendersi in maniera formalistica, nel senso che, esaurita la istruzione dibattimentale, la discussione orale deve riguardare il "merito della causa", raggiungendosi lo scopo della norma anche quando le parti si siano limitate a rilevare la necessità di speciali indagini e quindi la pronuncia dell'ordinanza disponente la istruzione formale). (Conf. Sez. I cc. 30 ottobre 1974, rv 129548, imp giuliani; (Conf. Sez i cc. 30 marzo 1978, rv 135151, imp rizzo; (Conf. Sez. I 14 marzo 1977, rv 135789, imp pizzi; (Conf. Sez. I 12 aprile 1976, rv 134028, imp maddalena).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 504 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)