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Sez. 1, Sentenza n. 10717 del 30/06/1982 Ud. (dep. 12/11/1982) Rv. 156093 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE RELATIVA ALLA NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - DISCREZIONALITÀ DEL P.M. - DIVERSA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156093-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE RELATIVA ALLA NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - DISCREZIONALITÀ DEL P.M. - DIVERSA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - EFFETTI.*

Nel giudizio direttissimo, la valutazione relativa alla necessità di speciali indagini nonché in ordine alla natura, speciale o meno, di quella eventualmente indispensabile, è affidata al potere discrezionale ed insindacabile del P.m.. ne consegue che il giudice del dibattimento, qualora non condivida la valutazione effettuata dal P.m., deve procedere alla istruzione non incompatibile col rito penale e se, dopo aver chiuso il dibattimento, si impone un supplemento istruttorio che implichi lo svolgimento di una speciale indagine, dovrà disporre il procedersi con istruzione formale. (V mass n 149322; (V mass n 147959; (V mass n 138832).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)