Sez. 1, Sentenza n. 569 del 22/01/1999 (Rv. 522516 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - Criterio della loro debenza in relazione agli ultimi due anni - Portata.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - a norma del quale hanno privilegio sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione - deve ritenersi che le prestazioni del professionista avvocato vadano valutate unitariamente con riferimento al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)