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Sez. 1, Sentenza n. 7877 del 21/01/2015 Cc. (dep. 20/02/2015) Rv. 262596 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Preclusione del giudicato esecutivo - Elementi nuovi - Definizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262596-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE

La preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che l'omessa analisi circa l'esatta individuazione della pena irrogata per la violazione più grave nel reato continuato, al fine di valutare se sussistessero i presupposti per la revoca dell'indulto, è questione oggetto di necessaria considerazione implicita da parte del giudice, come tale deducibile solo mediante impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)