Sez. 1, Sentenza n. 13372 del 14/01/2026 Cc. (dep. 13/04/2026) Rv. 289802-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Preclusione del cd. giudicato esecutivo - Estensione - Limiti - Prova valutata dal giudice di merito - Operatività della preclusione - Sussistenza - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di esecuzione, la preclusione del cd. giudicato esecutivo non opera quando la richiesta si fondi su elementi nuovi, di fatto o di diritto, sopravvenuti, ovvero su elementi preesistenti non esaminati, neppure implicitamente, nella decisione anteriore, mentre sussiste ove l'istanza si basi sui medesimi elementi o su una prova già valutata dal giudice della cognizione, la cui eventuale erronea o incompleta valutazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante impugnazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità di una nuova istanza di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva basata su una deposizione testimoniale già valutata nella sentenza del giudice di merito).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)