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Sez. 3, Ordinanza n. 19718 del 16/07/2025 (Rv. 675350-01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Procedura di correzione di errore materiale - Spese giudiziali - Esperimento per erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali documentate - Ammissibilità - Esclusione. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675350-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

In tema di spese processuali, la procedura di correzione di errore materiale non è esperibile nel caso in cui si deduca una erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali asseritamente documentate, esulando tale ipotesi dall'ambito di intervento "integrativo" consentito a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)