Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15650 del 27/07/2016 (Rv. 640597 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Procedura di correzione di errore materiale - Esperimento per omessa liquidazione delle spese processuali in dispositivo - Ammissibilità - Condizioni.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
La procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)