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Sez. 1, Sentenza n. 9536 del 17/01/2001 Ud. (dep. 07/03/2001) Rv. 218335 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI | Perizia - Rinuncia all'audizione del perito, già indicato nella lista testi approvata - Mancata richiesta della controparte per la citazione dello stesso perito - Obbligo per il giudice di provvedervi d'ufficio - Esclusione - Fattispecie non soggetta, "ratione temporis", all'applicazione del comma 4 bis dell'art. 495 c.p.p.
Stato
decisa il 2001-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218335-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI

Qualora la parte che, oltre ad avere chiesto ed ottenuto l'acquisizione di un verbale di prova di altro procedimento penale (nella specie, perizia), abbia anche, a suo tempo, indicato nella lista testi (debitamente approvata dal presidente del tribunale), la persona che aveva reso le dichiarazioni contenute nel suddetto verbale, dichiari di rinunciare alla sua audizione, tale rinuncia, pur a fronte dell'opposizione delle altre parti, le quali non abbiano però a loro volta avanzato esplicita richiesta volta ad ottenere la citazione di detta persona, non implica che a siffatto incombente debba provvedere, d'ufficio, il giudice e non incide, quindi, sulla legittimità dell'avvenuta acquisizione del verbale. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore dell'art.17 della legge 7 dicembre 2000 n.397, introduttivo del comma 4 bis dell'art.495 c.p.p.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)