Sez. 6, Sentenza n. 5976 del 21/03/1997 Ud. (dep. 19/06/1997) Rv. 208201 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Rinuncia della parte che ne ha fatto richiesta all'esame del teste - Diritto dell'altra parte ad effettuare il contro-esame - Sussistenza - Esclusione dell'assunzione del teste ad opera del Tribunale - Possibilità - Motivazione del provvedimento - Necessità.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI
Una volta introdotto un teste nella dinamica dibattimentale attraverso l'indicazione nella lista testi approvata dal presidente del tribunale nelle forme di rito, la sua escussione non è più rimessa esclusivamente alla volontà della parte che lo ha richiesto e la rinuncia ed essa fa salvo il diritto dell'altra parte di procedere all'esame o comunque vincola il tribunale a motivare in modo esplicito sulla non assunzione della prova (nel caso di specie un teste d'accusa) in applicazione del principio generale previsto dall'art. 495 comma 4 c.p.p..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)