Sez. 6, Sentenza n. 26541 del 09/06/2015 Ud. (dep. 24/06/2015) Rv. 263946 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Rinuncia alla prova testimoniale - Opposizione della controparte - Conseguenze - Inefficacia della rinuncia - Permanenza dell'onere di provvedere alla citazione in capo all'originario richiedente.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
In tema di diritto alla prova, qualora una parte rinunci all'esame di un proprio testimone, l'opposizione della controparte rende la rinuncia inefficace, con la conseguenza che l'onere di provvedere alla citazione permane a carico di chi aveva originariamente richiesto l'ammissione del testimone.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)