Sez. L, Sentenza n. 7208 del 26/05/2001 (Rv. 547042 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Necessità per il lavoratore di utilizzare il mezzo di trasporto privato nel tragitto casa - lavoro - Onere probatorio a carico del lavoratore - Inosservanza - Esclusione dell'infortunio in itinere - Autorizzazione del datore di lavoro all'uso del mezzo privato - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
Non è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore durante il tragitto casa - lavoro percorso con mezzo privato, ove lo stesso lavoratore non dimostri la necessità dell'utilizzo di tale mezzo in relazione agli orari lavorativi ed a quelli dei mezzi pubblici di trasporto, senza che rilevi, al riguardo, che l'uso del mezzo privato sia stato autorizzato dal datore di lavoro, non potendo tale autorizzazione supplire alla mancanza delle condizioni di fatto prescritte per la configurazione dell'infortunio in itinere e per il conseguente intervento della tutela assicurativa (principio affermato in relazione a fattispecie anteriore alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 38 del 2000).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/05/2000 num. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)