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Sez. L, Sentenza n. 8929 del 11/09/1997 (Rv. 507830 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Necessità per il lavoratore di utilizzare il mezzo privato di trasporto - Vicinanza dell'abitazione del lavoratore - Possibilità di raggiungere a piedi il luogo di lavoro - Esclusione dell'infortunio in itinere.
Stato
decisa il 1997-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507830-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

Il cosiddetto infortunio in itinere è indennizzabile solo quando l'uso del mezzo privato di trasporto sia reso necessario dalla impossibilità di altra ragionevole scelta, sicché non è sufficiente che manchi il mezzo pubblico di trasporto, ma occorre anche che la distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione del lavoratore sia tale da non poter essere percorsa a piedi (nella specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto l'infortunio in itinere in un'ipotesi in cui la distanza dell'abitazione del lavoratore dal luogo di lavoro era inferiore a cinquecento metri).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)