Sez. 3, Sentenza n. 6490 del 19/04/2000 Ud. (dep. 01/06/2000) Rv. 217014 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Fatto sanzionato amministrativamente - Successiva previsione come illecito penale - Principio tempus regit factum - Conferma della irrogata sanzione amministrativa - Legittimità - Fattispecie in tema di carni bovine trattate.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI
Allorché un fatto, già sanzionato amministrativamente, non abbia perduto il carattere di illiceità, ma lo abbia visto aggravarsi, assurgendo al rango di illecito penale, mentre non può tenersi conto del più grave regime sanzionatorio (penale)introdotto successivamente alla sua realizzazione, va applicata a tale violazione la sanzione amministrativa. Infatti vige in tale materia, il principio "tempus regit factum", in virtù del quale è del tutto irrilevante che norme successivamente entrate in vigore abbiano eliminato o modificato tali sanzioni. (Fattispecie in tema di detenzione per la vendita di carni bovine trattate in modo da variarne la composizione naturale, già sanzionata amministrativamente ex art. 3 D.L.G. 118 del 1992, ed ora illecito penale ex art. 32 D.L.G. 336 del 1999).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 336 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)