Sez. 1, Sentenza n. 5021 del 09/06/1987 (Rv. 453625 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO IN PRIMO GRADO PER MORTE DEL CONVENUTO - RICORSO RIASSUNTIVO INVALIDAMENTE NOTIFICATO ALL'EREDE PREMORTO E POI TARDIVAMENTE AGLI EREDI VIVENTI CON INADEGUATO TERMINE DI COMPARIZIONE - CONTUMACIA IN PRIMO GRADO DI DETTI EREDI - CONSEGUENZE IN GRADO DI APPELLO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO IN PRIMO GRADO PER MORTE DEL CONVENUTO - RICORSO RIASSUNTIVO INVALIDAMENTE NOTIFICATO ALL'EREDE PREMORTO E POI TARDIVAMENTE AGLI EREDI VIVENTI CON INADEGUATO TERMINE DI COMPARIZIONE - CONTUMACIA IN PRIMO GRADO DI DETTI EREDI - CONSEGUENZE IN GRADO DI APPELLO.*
Qualora, dopo l'interruzione del processo in primo grado per morte del convenuto, il ricorso riassuntivo, con il decreto di fissazione della nuova udienza, venga invalidamente notificato all'erede premorto, e, poi, su ordine d'integrazione del contraddittorio (erroneamente emesso sul presupposto della validità di tale prima notificazione) venga notificato anche agli eredi viventi, ma oltre il termine fissato per la riassunzione, ed altresì con violazione del principio del contraddittorio per inadeguatezza del termine di comparizione, i suddetti eredi, rimasti contumaci in primo grado, non possono dedurre in grado d'appello l'Estinzione del giudizio per l'inosservanza del termine di riassunzione, in quanto la relativa eccezione deve essere tempestivamente sollevata nel grado del procedimento nel quale l'Estinzione stessa si è verificata, mentre possono far valere la nullità discendente dall'inosservanza del termine di comparizione. Tale nullità, peraltro, investendo non l'atto introduttivo, ma l'atto di riattivazione di un processo quiescente, incide soltanto sugli Atti successivi alla riassunzione, e, pertanto, se dopo la riassunzione in primo grado sia stata emessa la sentenza senza ulteriore istruttoria, deve riconoscersi il potere-dovere del giudice d'appello di pronunciare nel merito, sulla base dell'istruttoria ritualmente compiuta prima dell'evento interruttivo. (V 3604/84, mass n 435601; (V 6128/83, mass n 430921).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)