Sez. 2, Sentenza n. 25015 del 06/11/2013 (Rv. 628243 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI | Debito dell'appaltatore per i danni ex art. 1669 cod. civ. - Natura - Debito di valore - Conseguenze.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI
In tema di appalto, la somma liquidata a carico del costruttore a titolo di risarcimento del danno ex art. 1669 cod. civ. costituisce un debito di valore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)