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Sez. L, Sentenza n. 774 del 19/01/2015 (Rv. 634271 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella esattoriale - Opposizione - Esame nel merito - Necessità - Ricorso per cassazione - Sentenza d'appello censurata per soli vizi formali della cartella - Giudicato interno sul merito della pretesa - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634271-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

Nell'opposizione a cartella esattoriale per crediti contributivi, il giudice deve esaminare nel merito il contenuto della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, sicché i vizi formali della cartella comportano soltanto l'impossibilità di avvalersene quale titolo esecutivo, ma non incidono sull'esistenza e sull'ammontare del credito da essa portato. Ne consegue che ove con il ricorso per cassazione siano censurate le statuizioni della sentenza concernenti i soli vizi formali della cartella, e non anche quelle sul merito della pretesa, su queste deve ritenersi formato il giudicato interno e il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)