Sez. L - , Ordinanza n. 29424 del 15/11/2018 (Rv. 651710 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella di pagamento - Giudizio di opposizione - Legittimazione attiva - Intimato - Debitore solidale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, la cui struttura processuale è assimilabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la legittimazione attiva spetta esclusivamente al destinatario della cartella e non ad altri, restando irrilevanti le posizioni di eventuali terzi, ancorché responsabili in solido con l'ingiunto sul piano del diritto sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la legittimazione del cessionario d'azienda a proporre opposizione avverso la cartella esattoriale notificata al cedente e avente per oggetto suoi debiti contributivi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)