Sez. 2, Sentenza n. 2518 del 17/06/1977 (Rv. 386236 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - SOCIETA DI PERSONE - ESCLUSIONE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA DI AGENZIA - CONTRATTO DI AGENZIA STIPULATO DAI SOCI - RELATIVA CONTROVERSIA - ASSOGGETTAMENTO AL NUOVO RITO - ESCLUSIONE - RELATIVA NUOVA NORMATIVA DELLA COMPETENZA - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - SOCIETA DI PERSONE - ESCLUSIONE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA DI AGENZIA - CONTRATTO DI AGENZIA STIPULATO DAI SOCI - RELATIVA CONTROVERSIA - ASSOGGETTAMENTO AL NUOVO RITO - ESCLUSIONE - RELATIVA NUOVA NORMATIVA DELLA COMPETENZA - INAPPLICABILITA.*
Anche nelle ipotesi nelle quali e prevalente l'apporto personale dei soci al perseguimento delle finalita sociali, la societa non puo mai essere parte del rapporto di Agenzia agli effetti dell'art 409, n 3, cod proc civ, non essendo ipotizzabile, neppure nei confronti di una societa di persone priva di personalita giuridica, una prestazione di opera continuativa, prevalentemente personale, come quella richiesta nella norma citata, la quale puo essere resa solo dai soci o da altre persone fisiche alle dipendenze della societa: conseguentemente, non sono applicabili le norme di Competenza dettate per le controversie individuali di lavoro ad un contratto di Agenzia stipulato da due fratelli nella loro qualita di titolari di una societa in nome collettivo costituita per l'Esercizio della attivita di Agenzia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)