Sez. 2, Sentenza n. 4545 del 04/08/1979 (Rv. 401049 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI CON COLLABORATORE AVENTE STRUTTURE SOCIETARIE E IMPRESE DI NOTEVOLI DIMENSIONI - ESCLUSIONE - RAPPORTO CON COLLABORATORE INDICATO COME TITOLARE DI UNO STUDIO PROFESSIONALE - INCLUSIONE - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI CON COLLABORATORE AVENTE STRUTTURE SOCIETARIE E IMPRESE DI NOTEVOLI DIMENSIONI - ESCLUSIONE - RAPPORTO CON COLLABORATORE INDICATO COME TITOLARE DI UNO STUDIO PROFESSIONALE - INCLUSIONE - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
I rapporti di collaborazione ex art 409, n 3, cod proc civ, richiedendo una prestazione personale, non possono comprendere quei rapporti in cui il collaboratore si avvalga di strutture societarie o imprese di notevoli dimensioni per il capitale impiegato e per il numero e le mansioni delle persone alle sue dipendenze: tuttavia, quando manchi del tutto la prova della sussistenza di siffatti estremi, non ha alcun rilievo che il collaboratore, anziche col solo nome e cognome, venga indicato come titolare di uno studio professionale. (nella specie la parte convenuta in Sede di regolamento di Competenza non era riuscita a provare che il rapporto di collaborazione, instaurato con lo "studio chiaja", si avvalesse delle prestazioni di persone diverse dal titolare del predetto studio professionale). (V 2518/77, mass n 386236; (V 2370/76, mass n 381151; (V 133/76, mass n 378774).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)