Sez. L, Sentenza n. 399 del 23/01/1990 (Rv. 464954 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE CON ATTIVITÀ DI AGENTE SVOLTA DA UNO SOLO DEI SUOI SOCI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE CON ATTIVITÀ DI AGENTE SVOLTA DA UNO SOLO DEI SUOI SOCI - ESCLUSIONE.*
Agli effetti dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - che ha riguardo ad una nozione di rappresentante od agente non coincidente con quella di piccolo imprenditore enunciata nell'ultima parte dell'art. 2083 cod. civ., richiedendo il carattere prevalentemente personale della attività svolta dal solo agente (o rappresentante) e non anche dai componenti della sua famiglia - è da escludere che una società in accomandita semplice, pur potendo assumere la qualità di agente, possa adempiere l'incarico affidatole con una prestazione d'opera prevalentemente personale, atteso che essa, benché priva di personalità giuridica, costituisce comunque un autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici, onde l'attività di agente svolta, in ipotesi, da uno solo dei suoi soci viene mediata alla società medesima e perde, quindi, il carattere della personalità nei confronti del preponente, con l'ulteriore conseguenza che la controversia relativa a tale rapporto di Agenzia esula dalla Competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro. (V 5372/86, mass n 447917; (V 3581/85, mass n 441190; (V 69/82, mass n 417759; (V 5325/81, mass n 416071; (V 6323/80, mass n 410064; (V 2518/77, mass n 386236; (V 133/76, mass n 378774).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2083, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)