Sez. L, Sentenza n. 5356 del 11/08/1983 (Rv. 430279 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - CONTESTAZIONE DI TALI ACCERTAMENTI DA PARTE DEL LAVORATORE O DEL DATORE DI LAVORO - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO DI CONTROLLO DELLA ATTENDIBILITÀ DI ESSI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - CONTESTAZIONE DI TALI ACCERTAMENTI DA PARTE DEL LAVORATORE O DEL DATORE DI LAVORO - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO DI CONTROLLO DELLA ATTENDIBILITÀ DI ESSI.*
Nell'ipotesi di contestazione, da parte del lavoratore o del datore di lavoro, degli accertamenti sanitari eseguiti, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 20 maggio 1970 n. 300, da un istituto di diritto pubblico allo scopo di valutare l'idoneità fisica al lavoro del dipendente, il giudice del merito ha il potere- dovere di controllare l'attendibilità di detti accertamenti, avvalendosi anche dei poteri istruttori conferitigli dalla legge, in quanto deve escludersi che tale norma, la quale ha inteso garantire la imparzialità della valutazione tecnica affidandola ad organi pubblici, abbia attribuito a dette indagini una particolare insindacabile efficacia probatoria. (Conf 2500/79, mass n 398823).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)