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Sez. L, Sentenza n. 5830 del 03/07/1987 (Rv. 454224 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - ENTI ED ISTITUTI COMPETENTI - POTERI-DOVERI DEL GIUDICE DI VERIFICARNE L'ATTENDIBILITÀ - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454224-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - ENTI ED ISTITUTI COMPETENTI - POTERI-DOVERI DEL GIUDICE DI VERIFICARNE L'ATTENDIBILITÀ - PERSISTENZA.*

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (che demanda solo ad enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico il controllo, su richiesta del datore di lavoro, dell'idoneità fisica del lavoratore) lascia integro il potere-dovere del giudice del merito di verificare - avvalendosi dei suoi poteri istruttori e, in particolare, mediante l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio - l'attendibilità degli accertamenti sanitari compiuti da detti enti ed istituti, in quanto la citata norma, che ha inteso garantire l'imparzialità dell'indagine affidandola ad organi pubblici, non ha attribuito alla stessa una particolare insindacabile efficacia probatoria. (V 5387/85, mass n 442623; (V 5356/83, mass n 430279; (V 5969/82, mass n 423716).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)