Sez. L, Sentenza n. 8120 del 05/11/1987 (Rv. 455773 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - LAVORAZIONI INDUSTRIALI ESPONENTI ALL'AZIONE DI SOSTANZE NOCIVE - ACCERTAMENTO MEDICO DEL LAVORATORE DA AMMETTERE - OBBLIGATORIETÀ - FUNZIONE - CONTESTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI EX ART. 5 ST. LAVORATORI - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESTENSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - LAVORAZIONI INDUSTRIALI ESPONENTI ALL'AZIONE DI SOSTANZE NOCIVE - ACCERTAMENTO MEDICO DEL LAVORATORE DA AMMETTERE - OBBLIGATORIETÀ - FUNZIONE - CONTESTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI EX ART. 5 ST. LAVORATORI - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO - ESTENSIONE.*
La disposizione dell'art. 33, lett. B), del d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro) - secondo cui, nelle lavorazioni industriali che espongono all'Azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella allegata tabella, i lavoratori devono, prima della loro ammissione al lavoro, essere sottoposti a visita medica che ne accerti i requisiti d'idoneità all'attività lavorativa alla quale sono destinati - impone, a tutela della salute del lavoratore, un accertamento medico che deve comprendere, oltre alla diagnosi delle eventuali infermità, anche un giudizio prognostico, da esprimersi in termini di rigorosa cautela, circa la compatibilità delle condizioni di salute del soggetto con le lavorazioni alle quali il medesimo dovrebbe essere addetto, avuto riguardo ai rischi che esse comportano. Nel caso in cui da parte del lavoratore o del datore di lavoro siano contestati gli accertamenti eseguiti agli indicati fini nei modi previsti dall'art. 5 della legge n. 300 del 1970, il giudice del merito ha il potere-dovere di controllare la attendibilità di tali accertamenti, giacché tale norma, che ha inteso garantire l'imparzialità della valutazione tecnica, affidandola ad organi pubblici, non ha attribuito a dette indagini una particolare insindacabile efficacia probatoria. (V 2729/86, mass n 445840; (V 5387/85, mass n 442623; (V 5356/83, mass n 430279; (V 2500/79, mass n 398823).*
Riferimenti normativi: DPR 19/03/1956 num. 303 art. 33, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)