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Sez. L, Sentenza n. 11159 del 17/08/2001 (Rv. 549011 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili di età inferiore agli anni diciotto - Erogazione di assegno di frequenza di cui alla legge n. 289 del 1990 - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549011-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai sensi della legge 11 novembre 1990, n. 289, la erogazione dell'assegno di frequenza in favore dei minori invalidi è subordinato alla sussistenza, in via alternativa, dei requisiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 1 della citata legge. Ed infatti, il comma 1 attribuisce il diritto alle provvidenze in questione agli invalidi civili, minori di anni diciotto, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ai quali è concessa una indennità mensile di frequenza per il ricorso, continuo o periodico, a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della minorazione da cui sono affetti, indennità la cui erogazione è condizionata alla frequenza di centri ambulatoriali, o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione, e nel recupero di persone portatrici di handicap; mentre il comma secondo attribuisce agli invalidi civili minori di anni diciotto, che frequentino scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale degli stessi, il diritto a fruire della indennità mensile di frequenza, che configura una fattispecie diversa dalla prima, in quanto attinente ad un diverso presupposto e ad una differente situazione.

Riferimenti normativi: Legge 11/10/1990 num. 289 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)