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Sez. 5, Sentenza n. 5943 del 07/05/1982 Ud. (dep. 18/06/1982) Rv. 154267 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - REATO COLPOSO - ERRORE TERAPEUTICO - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE - ESCLUSIONE - LIMITI - ERRORE DOVUTO A DOLO O COLPA GRAVE DEL SANITARIO - CAUSA AUTONOMA SOPRAVVENUTA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154267-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - REATO COLPOSO - ERRORE TERAPEUTICO - INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE - ESCLUSIONE - LIMITI - ERRORE DOVUTO A DOLO O COLPA GRAVE DEL SANITARIO - CAUSA AUTONOMA SOPRAVVENUTA - CONFIGURABILITÀ.*

In tema di lesioni colpose, la Mancanza di cure appropriate, dovuta ai sanitari o alla stessa persona offesa, non può ricondursi nella sfera delle cause sopravvenute, di cui al secondo comma dello art. 41 cod. pen., e, quindi, non interrompe il nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'aggravamento o il prolungamento della malattia da tale Azione provocato. Perché si verifichi l'interruzione del nesso causale occorre che la inesatta diagnosi o la cura inadatta siano conseguenza di dolo o colpa grave del sanitario, il cui comportamento, quale causa autonoma e relativamente indipendente, assume funzione dominante nella produzione dell'evento. (V. Mass. Nn. 143759, 139456, ed ivi cit., 132768, in generale, nel senso che l'errore terapeutico non interrompe il nesso causale, trattandosi di avvenimento non eccezionale né autonomo).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)