Sez. 3, Sentenza n. 2386 del 23/09/1966 (Rv. 324626 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE - FIDEIUSSIONE SOLIDALE - APPLICABILITA DELL'ART 1957 COD CIV.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE - FIDEIUSSIONE SOLIDALE - APPLICABILITA DELL'ART 1957 COD CIV.*
La norma dell'art 1957 cod civ e applicabile anche alle obbligazioni fideiussorie solidali, per la duplice esigenza di evitare che il creditore, sicuro del risultato della escussione del fideiussore solidale, trascuri l'Esercizio del diritto di credito verso il debitore garantito e di contenere l'esigibilita dell'obbligazione sussidiaria in un ragionevole limite di tempo successivo alla scadenza dell'obbligazione principale onde eliminare nel fideiussore, dopo un determinato periodo, l'incertezza sulla perdurante durata della sua corresponsabilita patrimoniale. (contra 877/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)