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Sez. 3, Sentenza n. 3117 del 04/10/1968 (Rv. 336016 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA)- SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - FIDEIUSSIONE SOLIDALE - APPLICABILITA DELLO ART. 1957 COD.CIV.*
Stato
decisa il 1968-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336016-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA)- SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - FIDEIUSSIONE SOLIDALE - APPLICABILITA DELLO ART. 1957 COD.CIV.*

La norma dell'art.1957 cod. civ.e applicabile anche alle obbligazioni fideiussorie solidali, per la duplice esigenza di evitare che il creditore, sicuro del risultato della escussione del fideiussore solidale, trascuri l'Esercizio del diritto di credito verso il debitore garantito e di contenere l'esigibilita dell'obbligazione sussidiaria in un ragionevole limite di tempo successivo alla scadenza dell'obbligazione principale onde eliminare nel fideiussore, dopo un determinato periodo, l'incertezza sulla perdurante durata della sua corresponsabilita patrimoniale. (contra 877'65). Conforme alla sentenza n. 2386-66, massima n. 324626.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)