Sez. 3, Sentenza n. 3702 del 13/11/1969 (Rv. 343958 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA) - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE CONTRO IL DEBITORE ENTRO SEI MESI DALLA SCADENZA - APPLICABILITA ALLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA) - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE CONTRO IL DEBITORE ENTRO SEI MESI DALLA SCADENZA - APPLICABILITA ALLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI.*
La norma dell'art 1957 cod civ e applicabile anche alle obbligazioni fideiussorie solidali, per la duplice esigenza di evitare che il creditore, sicuro del risultato della escussione del fideiussore solidale, trascuri l'Esercizio del diritto di credito verso il debitore garantito e di contenere l'esigibilita dell'obbligazione sussidiaria in un ragionevole limite di tempo successivo alla scadenza dell'obbligazione principale onde eliminare nel fideiussore, dopo un determinato periodo, l'incertezza sulla perdurante durata della sua corresponsabilita patrimoniale. (Conf 3117-68 massima n 336016 2386-66 massima n 324626 contra 87765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)