Sez. 2, Sentenza n. 1117 del 20/04/1974 (Rv. 369100 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - APPOSIZIONE DI TERMINI - IN GENERE - PRESUPPOSTO - CERTEZZA DEL CONFINE - MANCANZA - CONFLITTO SUL CONFINE - CONVERSIONE IN REGOLAMENTO DI CONFINI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - APPOSIZIONE DI TERMINI - IN GENERE - PRESUPPOSTO - CERTEZZA DEL CONFINE - MANCANZA - CONFLITTO SUL CONFINE - CONVERSIONE IN REGOLAMENTO DI CONFINI.*
L'Azione per apposizione di termini puo essere proposta autonomamente, come fine a se stessa, nel presupposto che il confine tra i due fondi sia certo e pacifico; tuttavia non puo negarsi che qualora tale presupposto manchi e sorga contrasto tra le parti in ordine alla linea di confine lungo il quale i termini debbono essere apposti, l'Azione di apposizione di termini resta modificata in quella di regolamento di confine, che e contenuta per implicito nella richiesta di apposizione di termini. (V 2836'69, mass n 342636).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 951
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)