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Sez. 3, Sentenza n. 13336 del 19/07/2004 (Rv. 574672 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA | Procedimenti contemplanti l'applicazione del rito del lavoro - Riserva di gravame -Tempi e formalità della proposizione - Nel verbale di udienza successiva alla pronuncia o con atto autonomo notificato alla controparte.
Stato
decisa il 2004-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574672-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA

Anche nelle controversie alle quali si applica il rito del lavoro (nel caso di specie, in materia agraria) devono ritenersi inefficace la riserva di appello avverso la sentenza non definitiva e tardiva l'impugnazione avverso la sentenza non definitiva proposta congiuntamente all'appello avverso la sentenza definitiva, se la riserva non viene formulata attraverso dichiarazione inserita nel verbale dell'udienza successiva alla pronuncia della sentenza, o in alternativa attraverso manifestazione di volontà in tal senso contenuta in atto autonomo che - anche in questo caso - ex art. 129, secondo comma, disp., att. cod. proc. civ., deve essere notificato al procuratore costituito della controparte, non essendo sufficiente il deposito in cancelleria di una dichiarazione non notificata alla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129 com. 2, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 129 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)