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Sez. L, Sentenza n. 9265 del 10/06/2003 (Rv. 564103 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA | Ammissibilità - Limitazione alle sole questioni processuali - Esclusione - Impugnazione diretta e tempestiva della sentenza non definitiva - Necessità.
Stato
decisa il 2003-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564103-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA

Anche nel rito del lavoro sono ammissibili sentenze non definitive per risolvere questioni preliminari di merito, atteso che la decisione parziale, oltre a non pregiudicare i diritti delle parti e a non potersi inquadrare in nessuna delle nullità previste dalla legge, assolve una funzione connaturale al processo, attivando in modo rapido ed economico le finalità di esso, e trova fondamento nell'art. 420, comma quarto, cod. proc. civ., che nel prevedere l'emissione di sentenze non definitive per alcune pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, non può essere inteso in senso limitativo, in riferimento alle sole questioni processuali. Ne consegue che i vizi relativi alla pronuncia non definitiva possono essere fatti valere solo con un gravame che la investa direttamente e tempestivamente e non con l'impugnazione avverso la decisione definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)