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Sez. L, Sentenza n. 12482 del 25/08/2003 (Rv. 566258 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA | Riserva di gravame - Termini finali - Applicabilità della disciplina prevista per il rito ordinario - Conseguenze - Termine iniziale - Proposizione della riserva di gravame dopo la lettura del dispositivo in udienza - Ammissibilità - Mancata notificazione della sentenza - Termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. - Decorrenza.
Stato
decisa il 2003-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566258-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA

Anche nel rito del lavoro opera in materia di riserva di gravame avverso sentenza non definitiva - la cui dichiarazione, pur non richiedendo formule sacramentali, deve tuttavia essere esplicita e inequivoca - il disposto dell'art. 340 cod. proc. civ., secondo cui tale riserva è sottoposta ai termini finali costituiti dalla scadenza del termine per impugnare e, in ogni caso, dalla prima udienza davanti al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza. Esiste, tuttavia, una unica differenza rispetto al rito ordinario con riferimento al termine iniziale in quanto, non essendo indispensabile per la proposizione della suddetta riserva la conoscenza della sentenza nel suo testo integrale, nel rito del lavoro essa può essere eseguita già dopo la lettura del dispositivo in udienza e prima del deposito del testo contenente anche la motivazione, fermo restando che, in caso di mancato esercizio della facoltà di riserva accompagnato dalla omessa notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. - cui va raccordata la disciplina delle impugnazioni delle sentenze non definitive - anche nelle controversie soggette al rito del lavoro si deve far riferimento alla data della pubblicazione della sentenza e, quindi, non a quella della lettura del dispositivo, ma neppure a quella della comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva la riserva d'appello formulata all'udienza successiva alla comunicazione della sentenza, in quanto il pretore aveva svolto attività istruttoria immediatamente dopo la lettura del dispositivo della sentenza non definitiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)