Sez. 3, Sentenza n. 4727 del 05/11/1977 (Rv. 388339 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DI UN NEGOZIO GIURIDICO - CONDIZIONI.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DI UN NEGOZIO GIURIDICO - CONDIZIONI.*
Per poter affermare l'incapacita di intendere e di volere, ai fini dell'annullamento di un negozio giuridico per incapacita naturale a norma dell'art 428 cod civ, non e necessaria la prova di una malattia che annulli, in modo totale e assoluto, le facolta psichiche del soggetto, ma e sufficiente la dimostrazione di un perturbamento psichico, anche transitorio, tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le facolta intellettive, in modo da impedirgli o da ostacolargli una seria valutazione dei propri Atti e la formazione di una cosciente volonta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)