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Sez. 2, Sentenza n. 6506 del 04/11/1983 (Rv. 431231 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE - ANNULLABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431231-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE - ANNULLABILITÀ - CONDIZIONI.*

Per l'annullamento del contratto a norma dell'art. 428 cod. civ., non è necessaria la sussistenza di una malattia che annulli, in modo totale ed assoluto, le facoltà psichiche del soggetto, ma è sufficiente un perturbamento psichico anche se transitorio e non dipendente da una precisa Forma patologica, purché tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le facoltà intellettive del soggetto medesimo, in modo da impedirgli o da ostacolargli una seria valutazione dei propri Atti e la formazione di una cosciente volontà. (Conf 619/78, mass n 389933; (Conf 4727/77, mass n 388339).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)