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Sez. 1, Sentenza n. 4090 del 25/02/2005 (Rv. 584022 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE | Termine previsto dall'art. 244 cod. civ. , come emendato dalla sentenza della Corte cost. n. 134 del 1985 - Decorrenza - Istanza di nomina di curatore speciale al minore - Effetto sospensivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584022-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE

In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine annuale di decadenza entro il quale va introdotto da parte del padre il giudizio ai sensi degli artt. 235, primo comma, n. 3, e 244, secondo comma, cod.civ., come emendato con sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1985, decorre dalla data di acquisizione della conoscenza dell'adulterio della moglie, e non da quella di raggiunta certezza negativa della paternità biologica. Sulla decorrenza di detto termine non ha effetto sospensivo la nomina di un curatore speciale al minore, in quanto esso è suscettibile di sospensione nella sola ipotesi, prevista dall'art. 245 cod.civ., di interdizione della parte interessata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 233, Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)