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Sez. 1, Sentenza n. 5248 del 21/04/2000 (Rv. 535931 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE | Termine previsto dall'art. 244 cod. civ. - Effetto della sentenza della Corte cost. n. 134 del 1985 - Azione ex art. 233 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2000-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535931-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE

La disciplina del termine di cui all'art. 244 cod. civ. conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1985 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 244 cod. civ. nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie - è applicabile non soltanto nell'ipotesi in cui si proponga l'azione di disconoscimento del figlio nato dopo i centottanta giorni dal matrimonio deducendo l'adulterio quale condizione d'ammissibilità ai sensi dell'art. 235, n. 3 cod. civ., ma anche in quella di esercizio dell'azione di cui all'art. 233 cod. civ., nell'ambito del quale l'asserito "adulterio" all'epoca del concepimento costituisce di per sè il fatto costitutivo della pretesa (v. Corte cost. n. 170 del 1999).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 233, Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)