Sez. 1, Sentenza n. 15777 del 02/07/2010 (Rv. 613978 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE | Adulterio - Azione esercitata dal figlio - Termine di decadenza - Decorrenza - Data della conoscenza certa del fatto - Fondamento - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE E SOSPENSIONE
In tema di azione di disconoscimento di paternità esercitata dal figlio, ai sensi dell'art. 235, primo comma, n. 3, cod. civ., in caso di adulterio della madre, il termine annuale previsto dall'art. 244, terzo comma, cod. civ., a pena di decadenza rilevabile d'ufficio, decorre dalla data della scoperta dell'adulterio, da intendersi come acquisizione certa della conoscenza del fatto, il cui apprezzamento è rimesso al giudice del merito e non già come raggiungimento della certezza negativa circa la compatibilità genetica col genitore legittimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ricollegato la decorrenza del termine alla pubblicazione di un testamento nel quale il "de cuius" aveva riconosciuto l'attore quale suo figlio naturale, ravvisandovi un evento sufficiente a rendere noto l'adulterio della madre).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 com. 1 n. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)