Sez. 2, Sentenza n. 5281 del 06/08/1983 (Rv. 430177 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE EREDITARIA - CONIUGE SUPERSTITE - LITISCONSORTE NECESSARIO - APERTURA DELLA SUCCESSIONE NEL REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE EREDITARIA - CONIUGE SUPERSTITE - LITISCONSORTE NECESSARIO - APERTURA DELLA SUCCESSIONE NEL REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Il coniuge superstite è litisconsorte necessario nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, anche se la successione si sia aperta nel regime anteriore a quello introdotto con la legge 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia, nel quale egli, pur non avendo qualità di erede ma di legatario ex lege, è, investito fin dal momento dell'apertura della successione, di un diritto reale che lo fa partecipe alla comunione ereditaria, e rende, di conseguenza, indispensabile la sua partecipazione al giudizio di divisione in relazione al suo interesse a far determinare esattamente la sua quota di usufrutto di fronte alle eventuali contestazioni che insorgano circa l'appartenenza all'asse ereditario di determinati beni. (Conf 2988/63, mass n 264602).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)