Sez. 2, Sentenza n. 1337 del 09/02/1987 (Rv. 450813 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE EREDITARIA - APERTURA DELLA SUCCESSIONE NEL REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - CONIUGE SUPERSTITE - LITISCONSORTE NECESSARIO - DIVISIONE CONTRATTUALE - PARTECIPAZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO SUI BENI IN COMPROPRIETÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO ALL'USUFRUTTUARIO - CONDIZIONI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE EREDITARIA - APERTURA DELLA SUCCESSIONE NEL REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - CONIUGE SUPERSTITE - LITISCONSORTE NECESSARIO - DIVISIONE CONTRATTUALE - PARTECIPAZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO DI USUFRUTTO SUI BENI IN COMPROPRIETÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO ALL'USUFRUTTUARIO - CONDIZIONI.*
Nel caso di comproprietà di beni su cui gravi un diritto di usufrutto (nella specie, comunione ereditaria con quota di usufrutto "ex lege" in favore del coniuge superstite, in base alla disciplina previgente alla riforma del diritto di famiglia), la partecipazione del titolare di detto usufrutto si rende necessaria nell'ipotesi di divisione giudiziale, spettando al medesimo la qualità di litisconsorte, non anche in quella di divisione contrattuale, dovendo ritenersi consentito ai comproprietari, nell'Esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire fra di essi lo scioglimento, salva restando l'inopponibilità del relativo contratto all'usufruttuario, ove implichi una lesione delle sue ragioni. (V 5281/83, mass n 430177; (V 2309/81, mass n 413048; (V 4243/76, mass n 382930).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)