Sez. 1, Sentenza n. 2140 del 10/03/1997 (Rv. 502923 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE | Annullamento o revoca dell'ordinanza - ingiunzione, da parte dell'amministrazione. anche nel corso del giudizio di opposizione - Ammissibilità - Successiva adozione di altro provvedimento sanzionatorio - Ammissibilità - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, l'annullamento o la revoca dell'ordinanza - ingiunzione, disposti dall'amministrazione nell'esercizio della sua facoltà di autotutela, ancorché nel corso dell'opposizione proposta dall'interessato davanti al pretore, non privano l'amministrazione stessa (sempre che non sia stata pronunciata sentenza in merito alla proposta opposizione) del potere di adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, in relazione alla stessa infrazione, rimuovendo gli elementi di illegittimità dell'atto. Tale principio va affermato anche in relazione a tutte le ipotesi in cui l'amministrazione ritenga più rispondente al pubblico interesse mettere nel nulla il provvedimento sanzionatorio e sostituirlo con un altro, con il solo limite che non sia, nel frattempo, intervenuta la decisione del giudice in ordine all'opposizione proposta avverso quello precedente.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)