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Sez. 3, Sentenza n. 41839 del 30/09/2008 Ud. (dep. 07/11/2008) Rv. 241423 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Nozione di sottoprodotto - Regime di cui al novellato art. 183 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241423-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione di una sostanza quale sottoprodotto, non è più necessario, successivamente alla definizione introdotta dal novellato art. 183, comma primo lett. p), D.Lgs. n. 152 del 2006, che il processo di lavorazione sia un processo industriale, ben potendo consistere anche nella produzione di un servizio. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la natura di sottoprodotti alle miscele di idrocarburi derivanti dallo svuotamento dei bracci di carico delle navi e dallo scarico delle valvole di sicurezza).

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 art. 14, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Legge 16/01/2008 num. 4 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)